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LA CREMAZIONE

TEMPIO CREMATORIO

COME AVVIENE LA CREMAZIONE
La cremazione si attua attraverso precise modalità, seguendo lo standard CEN EN 15017/2005 e il codice etico International Cremation Federation prevede:

  • cremazione rispettosa e dignitosa

  • tutela della salma

  • cremazioni separate senza commistioni delle ceneri

  • cremazione di soli resti umani

  • diritto della persona a decidere della destinazione finale delle proprie ceneri

  • cremazione quale unico termine riconosciuto per descrivere il metodo

  • identificazione delle ceneri

  • divieto di commercializzazione di prodotti o di residui di cremazione

  • addetti qualificati e competenti aderenti al codice etico

  • tutti i cittadini hanno diritto di scegliere la cremazione


REQUISITI PER LA CREMAZIONE
É possibile sottoporre al processo di cremazione una salma solo se:

  • il defunto ha manifestato, in vita, la volontà di tale scelta attraverso un testamento olografo, un testamento pubblico o un testamento segreto, oppure era iscritto ad una associazione legalmente riconosciuta (avente come scopo la cremazione del corpo dei propri associati)

  • per volontà manifestata dal coniuge

  • in mancanza del coniuge, per volontà manifestata dal parente più prossimo entro il sesto grado e, in caso di esistenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza dei parenti di pari grado.

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
La richiesta si effettua al momento della definizione del funerale.
La cremazione è autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune per i decessi che avvengono nel proprio territorio.
L’autorizzazione è concessa:

1) presentando all'Ufficiale di Stato Civile la dichiarazione della volontà della persona deceduta
2) se il deceduto era iscritto ad un’Associazione di Cremazione, presentare l’iscrizione/tesserino di appartenenza
3) in alternativa, manifestare, da parte del coniuge o dei parenti prossimi, la propria volontà che il defunto sia cremato
4) se la persona è deceduta in struttura sanitaria, presentare un certificato necroscopico della Direzione Sanitaria, che attesti l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato e l’esistenza di uno stimolatore cardiaco
5) se la persona è deceduta in abitazione, presentare un certificato del medico necroscopo, che attesti l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato e l’esistenza di uno stimolatore cardiaco
6) nel caso di iscrizione ad Associazione di Cremazione e di disposizione testamentaria, dichiarare la non esistenza di stimolatore cardiaco
7) nell’eventualità che sia stata interessata l’Autorità Giudiziaria, presentare il nulla osta.

La manifestazione di volontà del coniuge o dei parenti è resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile, che redige e sottoscrive il relativo processo verbale, previa identificazione dei dichiaranti tramite idoneo documento d’identità.

AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA
Rilasciata l’autorizzazione alla cremazione, l'Amministrazione comunale autorizza il coniuge o il parente più prossimo del defunto a custodire l'urna cineraria presso la propria abitazione.
Possono richiederne l’affidamento la persona indicata dal defunto, il coniuge, un parente entro il sesto grado.
Per ottenerlo occorre presentare:

  • richiesta scritta su apposito modulo (ufficio stato civile)

  • in caso di concorso tra più parenti di pari grado, la dichiarazione di assenso della maggioranza assoluta dei parenti stessi

  • copia di documento d’identità del richiedente e dei parenti che forniscono l’assenso.

DISPERSIONE DELLE CENERI
Dopo la cremazione della salma e’ possibile disperdere le ceneri, in relazione alla volontà espressa del defunto, in aree appositamente destinate all’interno dei Cimiteri, in natura (esempio in mare, lago, fiume, bosco, purché libera da manufatti e natanti ) o in aree private all’aperto, con il consenso del proprietario.
L’incaricato della dispersione può essere stato individuato dal defunto stesso, oppure può trattarsi del coniuge, altro familiare, esecutore testamentario, rappresentante legale dell’Associazione di Cremazione (alla quale il defunto era iscritto).
La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.
Per ottenere l’autorizzazione occorre presentare:

1) richiesta scritta su apposito modulo (ufficio stato civile)
2) copia della disposizione testamentaria (cioè testamento olografo, da pubblicare e depositare, testamento pubblico o testamento segreto), in cui è dichiarata la volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri
3) se il defunto era iscritto ad un’associazione di Cremazione, legalmente riconosciuta, avente tra gli scopi la cremazione del corpo dei propri associati, copia della volontà di disperdere le proprie ceneri.


STORIA DELIA CREMAZIONE
La cremazione (dal latino cremare ossia incenerire, bruciare con il fuoco), è un rito che ha attraverso, nei secoli, ogni epoca e civiltà, fra cui quelle mediterranee. I Greci, più di 3000 anni, fa iniziarono a cremare i loro morti. L'importanza del rito fece sì che venne riservato alle persone più nobili e famose. Gii Etruschi consideravano il fuoco come un purificatore dell'anima, capace di liberarla dal corpo e renderla immune da ogni corruzione. Nell'impero Romano, la cremazione assunse un ruolo così importante da costruire loculi all'interno dei colombari per contenere le cenere dei defunti. Inoltre l'Impero emanò le prime norme riguardanti la pianificazione urbana in materia funeraria.
Con la diffusione dei Cristianesimo, la pratica della cremazione decadde a favore della sepoltura. La cremazione venne osteggiata dalle autorità religiose per la sua origine pagana e per la preoccupazione che potesse interferire con la resurrezione del corpo. Solo alla fine del 700, durante la Rivoluzione Francese, si rinnovò al desiderio di riaprire il dibattito sulla legittimazione delia cremazione, in nome della libertà di coscienza.
Nell'era moderna, la prima cremazione, in Italia, si verificò nel 1822 quando fu cremata la salma del poeta inglese Percy Bysshe Shelley, annegato nel golfo di La Spezia. Il suo corpo fu bruciato nella spiaggia di Viareggio.
Nel nostro paese, il movimento cremazionista si sviluppò con alterne vicende sino al consolidarsi del regime fascista che, per motivi originati dal concordato con il Vaticano, ostacolò la cremazione. Solo a distanza di molti anni, affievolitosi lo spirito tardo-ottocentesco, la Chiesa ammise la cremazione purché non attuata per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. Oggi la cremazione è una scelta libera e razionale e rappresenta un'efficace soluzione ai problemi territoriali, ecologici ed urbanistici, oltre ad evidenziare il diritto riservato ad ogni cittadino di decidere liberamente, nel pieno rispetto dei sentimenti e dei convincimenti esistenziali e religiosi, la destinazione finale dei proprio corpo.

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